Sentenza 37/2003 (ECLI:IT:COST:2003:37)
Massima numero 27567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 05/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Titolo
Occupazione - Lavori socialmente utili - Stabilizzazione dei soggetti impiegati nei lavori - Finanziamento - Ripartizione delle risorse dell’apposito fondo - Convenzioni straordinarie tra ministero e regioni - Ricorso della regione friuli-venezia giulia - Prospettata incidenza sulla potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e buon andamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, nonché lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.
Occupazione - Lavori socialmente utili - Stabilizzazione dei soggetti impiegati nei lavori - Finanziamento - Ripartizione delle risorse dell’apposito fondo - Convenzioni straordinarie tra ministero e regioni - Ricorso della regione friuli-venezia giulia - Prospettata incidenza sulla potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e buon andamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, nonché lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme di cui all’art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - censurate nella parte in cui dispongono che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni possano stipulare sia le convenzioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sia ulteriori convenzioni in riferimento a “situazioni straordinarie” -, nel prevedere uno strumento di accordo bilaterale, non possono consentire alla Regione di ritenersi coinvolta suo malgrado in una situazione di utilizzazione dei propri uffici tale da compromettere la sua prerogativa di organizzarli in via autonoma. La convenzione prevista dalla norma impugnata non solo ha, infatti, la richiesta valenza di una “previa intesa” ma è, per di più, in sintonia con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, assicurando alla Regione piena possibilità di autonoma determinazione anche per quanto riguarda i possibili riflessi della convenzione medesima sulla finanza regionale. Né il solo dato della maggiore determinazione delle convenzioni “straordinarie”, rispetto a quelle “ordinarie”, comporta di per sé un più gravoso impegno degli uffici regionali, trattandosi di un elemento neutro rispetto alle modalità della loro gestione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 97 della Costituzione.
– Sul principio secondo cui un “accordo” tra Stato e Regione interessata può essere ravvisabile anche nella forma della “previa intesa”, menzionata la sentenza n. 207/1996.
– Sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in tema di utilizzo di personale regionale da parte dello Stato, citata la sentenza n. 393/2000.
Le norme di cui all’art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - censurate nella parte in cui dispongono che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni possano stipulare sia le convenzioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sia ulteriori convenzioni in riferimento a “situazioni straordinarie” -, nel prevedere uno strumento di accordo bilaterale, non possono consentire alla Regione di ritenersi coinvolta suo malgrado in una situazione di utilizzazione dei propri uffici tale da compromettere la sua prerogativa di organizzarli in via autonoma. La convenzione prevista dalla norma impugnata non solo ha, infatti, la richiesta valenza di una “previa intesa” ma è, per di più, in sintonia con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, assicurando alla Regione piena possibilità di autonoma determinazione anche per quanto riguarda i possibili riflessi della convenzione medesima sulla finanza regionale. Né il solo dato della maggiore determinazione delle convenzioni “straordinarie”, rispetto a quelle “ordinarie”, comporta di per sé un più gravoso impegno degli uffici regionali, trattandosi di un elemento neutro rispetto alle modalità della loro gestione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 97 della Costituzione.
– Sul principio secondo cui un “accordo” tra Stato e Regione interessata può essere ravvisabile anche nella forma della “previa intesa”, menzionata la sentenza n. 207/1996.
– Sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in tema di utilizzo di personale regionale da parte dello Stato, citata la sentenza n. 393/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 78
co. 2
legge
23/12/2000
n. 388
art. 78
co. 3
legge
23/12/2000
n. 388
art. 78
co. 33
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte