Sentenza 38/2003 (ECLI:IT:COST:2003:38)
Massima numero 27547
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 05/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27548
Titolo
Persone giuridiche private - Riconoscimento - Funzioni amministrative - Attribuzione alla regione valle d’aosta - Difendibilità con lo strumento del conflitto di attribuzione.
Persone giuridiche private - Riconoscimento - Funzioni amministrative - Attribuzione alla regione valle d’aosta - Difendibilità con lo strumento del conflitto di attribuzione.
Testo
E' innegabile la sussistenza di condizioni per l'elevamento del conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, da parte della Regione Valle d'Aosta, in relazione all'impugnato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e con riguardo alla previsione, contenuta nello stesso decreto, che le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private - devolute nel restante territorio nazionale, in base alle disposizioni dello stesso decreto, al prefetto e alle prefetture - sono attribuite, in Valle d'Aosta, al rappresentante del Ministero dell'interno che presiede la commissione di coordinamento (di cui all'art. 44 dello statuto speciale), anziché al Presidente della Regione, dal momento che è questi che esercita nella stessa Regione tutte le altre funzioni prefettizie, in forza di una regola invocata come un connotato dello speciale ordinamento autonomistico, quale risulta dallo statuto e dalle norme di attuazione e di trasferimento. Va, di conseguenza, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio sull'assunto di una non difendibilità, con lo strumento del conflitto, di competenze delegate alla Regione.
E' innegabile la sussistenza di condizioni per l'elevamento del conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, da parte della Regione Valle d'Aosta, in relazione all'impugnato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e con riguardo alla previsione, contenuta nello stesso decreto, che le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private - devolute nel restante territorio nazionale, in base alle disposizioni dello stesso decreto, al prefetto e alle prefetture - sono attribuite, in Valle d'Aosta, al rappresentante del Ministero dell'interno che presiede la commissione di coordinamento (di cui all'art. 44 dello statuto speciale), anziché al Presidente della Regione, dal momento che è questi che esercita nella stessa Regione tutte le altre funzioni prefettizie, in forza di una regola invocata come un connotato dello speciale ordinamento autonomistico, quale risulta dallo statuto e dalle norme di attuazione e di trasferimento. Va, di conseguenza, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio sull'assunto di una non difendibilità, con lo strumento del conflitto, di competenze delegate alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte