Sentenza 38/2003 (ECLI:IT:COST:2003:38)
Massima numero 27548
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 05/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27547
Titolo
Persone giuridiche private - Riconoscimento - Regolamento governativo - Devoluzione, nella regione valle d’aosta, di competenze prefettizie al rappresentante del ministero dell’interno (presidente della commissione di coordinamento), anziché al presidente della regione - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione valle d’aosta - Inidoneità del regolamento impugnato a disporre in difformità da norme di attuazione statutaria - Lesione delle attribuzioni regionali rivendicate - Annullamento conseguente della disposizione regolamentare di cui è questione.
Persone giuridiche private - Riconoscimento - Regolamento governativo - Devoluzione, nella regione valle d’aosta, di competenze prefettizie al rappresentante del ministero dell’interno (presidente della commissione di coordinamento), anziché al presidente della regione - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione valle d’aosta - Inidoneità del regolamento impugnato a disporre in difformità da norme di attuazione statutaria - Lesione delle attribuzioni regionali rivendicate - Annullamento conseguente della disposizione regolamentare di cui è questione.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al presidente della Commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione e per l'effetto va disposto l'annullamento dell'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 - regolamento «di delegificazione» emanato sulla base dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -, nella parte in cui dispone che «i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti» «per la Regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio». Tale regolamento lede, infatti, le attribuzioni della Regione Valle d'Aosta, dal momento che la regola costante - introdotta dal decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945 e confermata in più di un provvedimento legislativo - comportante l'automatica attribuzione al Presidente della Regione dell'esercizio di tutte le funzioni altrove spettanti al prefetto - anche se, eventualmente, derogabile - potrebbe, tuttavia, subire deroghe solo in forza di un provvedimento legislativo adottato secondo la procedura prevista per le norme di attuazione statutaria (secondo quanto previsto dall'art. 48-bis dello statuto) e non ad opera di una legge ordinaria: tanto meno, dunque, ad opera di un semplice regolamento, come quello impugnato, attuativo di disposizioni di legge che non contenevano, né potevano contenere, l'abilitazione al Governo a disporre in difformità da norme di attuazione degli statuti speciali.
- Per la particolare forza propria delle norme di attuazione statutaria, sono citate le sentenze n. 180/1980 e n. 237/1983.
Non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al presidente della Commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione e per l'effetto va disposto l'annullamento dell'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 - regolamento «di delegificazione» emanato sulla base dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -, nella parte in cui dispone che «i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti» «per la Regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio». Tale regolamento lede, infatti, le attribuzioni della Regione Valle d'Aosta, dal momento che la regola costante - introdotta dal decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945 e confermata in più di un provvedimento legislativo - comportante l'automatica attribuzione al Presidente della Regione dell'esercizio di tutte le funzioni altrove spettanti al prefetto - anche se, eventualmente, derogabile - potrebbe, tuttavia, subire deroghe solo in forza di un provvedimento legislativo adottato secondo la procedura prevista per le norme di attuazione statutaria (secondo quanto previsto dall'art. 48-bis dello statuto) e non ad opera di una legge ordinaria: tanto meno, dunque, ad opera di un semplice regolamento, come quello impugnato, attuativo di disposizioni di legge che non contenevano, né potevano contenere, l'abilitazione al Governo a disporre in difformità da norme di attuazione degli statuti speciali.
- Per la particolare forza propria delle norme di attuazione statutaria, sono citate le sentenze n. 180/1980 e n. 237/1983.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
10/02/2000
n. 361
art. 10
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo luogotenenziale 07/09/1945
n. 545
art. 4
co. 1
decreto legislativo 22/04/1994
n. 320
art. 1