Sentenza 39/2003 (ECLI:IT:COST:2003:39)
Massima numero 27551
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 05/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Titolo
Protezione civile - Emergenza idrica nelle province siciliane - Interventi necessari - Nomina di un commissario delegato all’attuazione - Spettanza allo stato (e al ministero dell’interno) - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Prospettata lesione delle attribuzioni regionali, nonché del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà - Rigetto del ricorso.
Protezione civile - Emergenza idrica nelle province siciliane - Interventi necessari - Nomina di un commissario delegato all’attuazione - Spettanza allo stato (e al ministero dell’interno) - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Prospettata lesione delle attribuzioni regionali, nonché del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà - Rigetto del ricorso.
Testo
L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2001, n. 3108, concernente la nomina di un commissario delegato per la realizzazione delle azioni e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia, pur se attinente a materia di competenza regionale, non è lesiva delle attribuzioni della Regione Siciliana, in quanto: a) ha carattere di straordinarietà e risponde anche ad interessi della comunità nazionale, essendo finalizzata, attraverso una sollecita iniziativa di carattere unitario, al superamento in tempi ristretti della situazione di emergenza ed al contenimento dei rischi esistenti in una porzione del territorio nazionale, b) il potere di ordinanza è stato esercitato, nella specie, in modo tale da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali (prevedendo la partecipazione della regione all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, precisi limiti di tempo e di contenuto al potere di ordinanza dei commissari delegati, preventiva consultazione della regione, raccordo collaborativo). Pertanto, va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, nominare con l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla situazione di emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.
- In tema di interventi statali straordinari suscettibili anche di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 520 e n. 127 del 1995.
- Sulla legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, v. citata sentenza n. 418/1992.
- Sulle finalità e caratteristiche del programma straordinario di intervento, v. citate sentenze n. 462/1992 e n. 157/1995.
- Su emergenza e sacrificio dell'autonomia regionale, v. citata sentenza n. 127/1995.
- Sulla necessità di prevedere forme di concertazione e di leale collaborazione tra Stato ed autonomie territoriali, v. citata sentenza n. 422/2002, nonché di salvaguardare il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali, citata sentenza n. 127/1995.
L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2001, n. 3108, concernente la nomina di un commissario delegato per la realizzazione delle azioni e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia, pur se attinente a materia di competenza regionale, non è lesiva delle attribuzioni della Regione Siciliana, in quanto: a) ha carattere di straordinarietà e risponde anche ad interessi della comunità nazionale, essendo finalizzata, attraverso una sollecita iniziativa di carattere unitario, al superamento in tempi ristretti della situazione di emergenza ed al contenimento dei rischi esistenti in una porzione del territorio nazionale, b) il potere di ordinanza è stato esercitato, nella specie, in modo tale da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali (prevedendo la partecipazione della regione all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, precisi limiti di tempo e di contenuto al potere di ordinanza dei commissari delegati, preventiva consultazione della regione, raccordo collaborativo). Pertanto, va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, nominare con l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla situazione di emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.
- In tema di interventi statali straordinari suscettibili anche di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 520 e n. 127 del 1995.
- Sulla legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, v. citata sentenza n. 418/1992.
- Sulle finalità e caratteristiche del programma straordinario di intervento, v. citate sentenze n. 462/1992 e n. 157/1995.
- Su emergenza e sacrificio dell'autonomia regionale, v. citata sentenza n. 127/1995.
- Sulla necessità di prevedere forme di concertazione e di leale collaborazione tra Stato ed autonomie territoriali, v. citata sentenza n. 422/2002, nonché di salvaguardare il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali, citata sentenza n. 127/1995.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza ministeriale
24/02/2001
n. 3108
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 32
statuto regione Sicilia
art. 33
statuto regione Sicilia
art. 34
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1961
n. 1825
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2