Sentenza 167/2022 (ECLI:IT:COST:2022:167)
Massima numero 44966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/06/2022; Decisione del
09/06/2022
Deposito del 01/07/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Privilegio generale mobiliare sui crediti per provvigioni - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 192001).
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Privilegio generale mobiliare sui crediti per provvigioni - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 192001).
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. e l'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. Le norme censurate dal Giudice delegato presso il Tribunale di Udine vìolano il principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente differenziano la figura dell'agente rispetto a quella del lavoratore autonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa per l'IVA. Il lavoro autonomo e quello dell'agente, pur riconducibili a diversi tipi contrattuali, sono infatti normativamente comparabili, in quanto hanno un'intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela. In particolare, se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione va prevista per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal "piccolo" agente, tale per il fatto di svolgere anch'egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia. (Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 1/2000 - mass. 25059; S. 326/1983 - mass. 9544).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. e l'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. Le norme censurate dal Giudice delegato presso il Tribunale di Udine vìolano il principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente differenziano la figura dell'agente rispetto a quella del lavoratore autonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa per l'IVA. Il lavoro autonomo e quello dell'agente, pur riconducibili a diversi tipi contrattuali, sono infatti normativamente comparabili, in quanto hanno un'intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela. In particolare, se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione va prevista per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal "piccolo" agente, tale per il fatto di svolgere anch'egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia. (Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 1/2000 - mass. 25059; S. 326/1983 - mass. 9544).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2751
co.
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 474
codice civile
n.
art. 2751
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte