Ordinanza 40/2003 (ECLI:IT:COST:2003:40)
Massima numero 27552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  16/01/2003;  Decisione del  16/01/2003
Deposito del 05/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Occupazione - Lavori socialmente utili - Possibilità di proroga - Limitazione del beneficio ai soggetti con dodici mesi di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Intervenuto provvedimento legislativo, integrativo della disciplina censurata - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di proroga dei progetti di lavori socialmente utili ed il diritto ai benefici previsti dall'art. 12 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, esclusivamente a coloro che, nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, abbiano maturato o possano maturare dodici mesi in tale attività, anziché ricomprendere anche i soggetti che siano stati comunque inseriti in progetti di lavori socialmente ultili entro il 31 dicembre 1998. Infatti il giudice 'a quo', nel delineare il quadro normativo in cui si iscrive la fattispecie dedotta in giudizio, ha omesso di motivare in ordine agli effetti del d.lgs. n. 81 del 2000, integrativo e modificativo della disciplina censurata, sulle situazioni soggettive dedotte in tale controversia, così incorrendo in un evidente difetto argomentativo circa la rilevanza della questione stessa.

Atti oggetto del giudizio

legge  17/05/1999  n. 144  art. 45  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte