Sentenza 42/2003 (ECLI:IT:COST:2003:42)
Massima numero 27558
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
30/01/2003; Decisione del
30/01/2003
Deposito del 06/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Scuole private - Norme relative a contributi statali e agevolatrici in materia di personale docente - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Contraddittorietà, con effetto discriminatorio, e disomogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.
Scuole private - Norme relative a contributi statali e agevolatrici in materia di personale docente - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Contraddittorietà, con effetto discriminatorio, e disomogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in alcune parti, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1 della medesima legge. Infatti la richiesta referendaria, concernente il sistema nazionale di istruzione, risulta contraddittoria in quanto le scuole paritarie, che si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario, e in quanto l'esclusione concettuale dal sistema nazionale assume una connotazione discriminatoria nei confronti delle scuole private. E, sotto un diverso profilo, risulta disomogenea in quanto vengono unificati oggetti rispetto ai quali la scelta dell'elettore non può essere costretta in un solo quesito: l'eliminazine dell'agevolazione alle scuole paritarie consistente nel potersi avvalere anche delle prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d'opera professionale, e l'eliminazione del sostegno alle famiglie degli studenti delle scuole statali e non statali, consistente nel rimborso della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione scolastica.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in alcune parti, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1 della medesima legge. Infatti la richiesta referendaria, concernente il sistema nazionale di istruzione, risulta contraddittoria in quanto le scuole paritarie, che si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario, e in quanto l'esclusione concettuale dal sistema nazionale assume una connotazione discriminatoria nei confronti delle scuole private. E, sotto un diverso profilo, risulta disomogenea in quanto vengono unificati oggetti rispetto ai quali la scelta dell'elettore non può essere costretta in un solo quesito: l'eliminazine dell'agevolazione alle scuole paritarie consistente nel potersi avvalere anche delle prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d'opera professionale, e l'eliminazione del sostegno alle famiglie degli studenti delle scuole statali e non statali, consistente nel rimborso della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione scolastica.
Atti oggetto del giudizio
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 1
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 5
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 9
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 15
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Costituzione
art. 33
co. 2
Altri parametri e norme interposte