Sentenza 43/2003 (ECLI:IT:COST:2003:43)
Massima numero 27562
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  30/01/2003;  Decisione del  30/01/2003
Deposito del 06/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Rifiuti urbani - Incenerimento - Norme relative al regime del combustibile derivato da rifiuti e agli incentivi finanziari ai fini dell’utilizzazione dei rifiuti - Richiesta di 'referendum' abrogativo - Carattere propositivo, nonché ambiguità e contraddittorietà del quesito - Inammissibilità della richiesta.

Testo
E’ inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 7, comma 3, e 33, commi 8 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in quanto la formulazione del quesito non propone la mera eliminazione del vigente regime del combustibile derivato da rifiuti bensì, con la tecnica del "ritaglio" e della "cucitura" delle parole residue, pone in essere un diverso e più rilevante ambito di competenza del previsto potere ministeriale, che non riguarderebbe più la concessione di incentivi finanziari finalizzati all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, ma avrebbe invece ad oggetto la determinazione di modalità, condizioni e misure direttamente relative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica. Questo risultato innovativo introdurrebbe una competenza del tutto diversa rispetto a quella originaria, trasferendo sostanzialmente dal legislatore al “Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente”, la potestà di disciplinare direttamente i modi di utilizzo del combustibile da rifiuti. L'esito positivo del 'referendum' non realizzerebbe, quindi, lo scopo di eliminare gli incentivi finanziari, i quali, viceversa, continuerebbero ad essere erogabili proprio in base alle disposizioni legislative vigenti che li prevedono e che, ovviamente, non sarebbero coinvolte dall'effetto abrogativo. Inoltre, la richiesta abrogazione della classificazione del combustibile derivato da rifiuti come rifiuto speciale, non chiarendo se il predetto combustibile vada escluso dal regime dei rifiuti, o se invece vada ricompresso tra i rifiuti urbani, rende il quesito ambiguo e contraddittorio poiché l'assoluta incertezza circa la portata e le conseguenze dell'eliminazione di tale classificazione dimostra la mancanza di un significato obiettivo ed univoco dell'iniziativa referendaria in esame, rispetto al quale “gli elettori possano esprimere una volontà consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla disciplina vigente”.

- Sulla inammissibilità di 'referendum' aventi carattere propositivo v. sentenze, citate, n. 43/2000, n. 13/1999, n. 36/1997, n. 50/2000.

- Sulla inammissibilità del 'referendum' per mancanza di chiarezza del quesito referendario v. sentenza, citata, n. 40/1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 7  co. 3

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 33  co. 8

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 33  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte