Sentenza 44/2003 (ECLI:IT:COST:2003:44)
Massima numero 27568
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
30/01/2003; Decisione del
30/01/2003
Deposito del 06/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Servitù - Norme relative alla costituzione coattiva di elettrodotto - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Inesistenza di limiti espressi o implicitamente desumibili dal sistema costituzionale - Univocità e chiarezza del quesito - Ammissibilità della richiesta.
Servitù - Norme relative alla costituzione coattiva di elettrodotto - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Inesistenza di limiti espressi o implicitamente desumibili dal sistema costituzionale - Univocità e chiarezza del quesito - Ammissibilità della richiesta.
Testo
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l’abrogazione degli articoli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1056 del codice civile, in quanto prevedono che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia. Non esistono, infatti, limiti o impedimenti costituzionali, espressi o impliciti, invocabili nella specie ed il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria contenuta specificamente nelle due norme, di tenore sostanzialmente identico, senza estendersi ad altra disciplina, analoga o di dettaglio.
– Sugli effetti eventualmente caducatori o di adattamento provocati su una disciplina di dettaglio non direttamente investita dal quesito referendario, menzionata la sentenza n. 46/2000.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l’abrogazione degli articoli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1056 del codice civile, in quanto prevedono che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia. Non esistono, infatti, limiti o impedimenti costituzionali, espressi o impliciti, invocabili nella specie ed il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria contenuta specificamente nelle due norme, di tenore sostanzialmente identico, senza estendersi ad altra disciplina, analoga o di dettaglio.
– Sugli effetti eventualmente caducatori o di adattamento provocati su una disciplina di dettaglio non direttamente investita dal quesito referendario, menzionata la sentenza n. 46/2000.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
11/12/1933
n. 1775
art. 119
co.
codice civile
n.
art. 1056
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte