Sentenza 46/2003 (ECLI:IT:COST:2003:46)
Massima numero 27564
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
30/01/2003; Decisione del
30/01/2003
Deposito del 06/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sicurezza alimentare - Divieto generalizzato di residui di prodotti tossici negli alimenti - Norme sulla produzione e vendita delle sostanze alimentari - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Carattere manipolativo dell’abrogazione e contraddittorietà del quesito - Inammissibilità della richiesta.
Sicurezza alimentare - Divieto generalizzato di residui di prodotti tossici negli alimenti - Norme sulla produzione e vendita delle sostanze alimentari - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Carattere manipolativo dell’abrogazione e contraddittorietà del quesito - Inammissibilità della richiesta.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in alcune parti, della legge 30 aprile 1962, n. 283, finalizzata all'introduzione del divieto di impiego di sostanze tossiche nella coltura e nella conservazione di alimenti. Infatti il quesito referendario propone all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole ed il conseguente stravolgimento dell'originaria 'ratio' e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile 'ex' se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo, e in palese contraddizione con altre disposizioni non sottoposte a 'referendum'.
- L'oggetto del 'referendum' è in parte coincidente con altra richiesta referendaria dichiarata ammissibile con la sentenza citata n. 64/1990.
- Sull'inammissibilità di quesiti "manipolativi" v. citate sentenze n. 36/1997, n. 13/1999 e n. 34/2000.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in alcune parti, della legge 30 aprile 1962, n. 283, finalizzata all'introduzione del divieto di impiego di sostanze tossiche nella coltura e nella conservazione di alimenti. Infatti il quesito referendario propone all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole ed il conseguente stravolgimento dell'originaria 'ratio' e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile 'ex' se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo, e in palese contraddizione con altre disposizioni non sottoposte a 'referendum'.
- L'oggetto del 'referendum' è in parte coincidente con altra richiesta referendaria dichiarata ammissibile con la sentenza citata n. 64/1990.
- Sull'inammissibilità di quesiti "manipolativi" v. citate sentenze n. 36/1997, n. 13/1999 e n. 34/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/04/1962
n. 283
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte