Sentenza 47/2003 (ECLI:IT:COST:2003:47)
Massima numero 27555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Titolo
Oggetto del giudizio - Legge generale e legge particolare, istitutiva di un nuovo comune - Eccezione di inammissibilità - Reiezione - Necessario previo scrutinio di legittimità della disciplina generale.
Oggetto del giudizio - Legge generale e legge particolare, istitutiva di un nuovo comune - Eccezione di inammissibilità - Reiezione - Necessario previo scrutinio di legittimità della disciplina generale.
Testo
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità rivolte alla questione di legittimità della legge generale della Lombardia (legge reg. n. 28 del 1992), concernente la disciplina dell'effettuazione di 'referendum' ai fini della istituzione di nuovi Comuni, e, rispettivamente, della legge particolare istitutiva del nuovo Comune di Baranzate (legge reg. n. 21 del 2001), in quanto il profilo dell'ammissibilità in questo caso è strettamente connesso al merito della controversia e non può essere giudicato indipendentemente da una valutazione circa il rapporto fra la legge generale - e i relativi atti applicativi - e la legge particolare istitutiva del nuovo Comune: nella specie, la questione di legittimità, sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 133, secondo comma, Cost., della legge istitutiva del nuovo Comune non può essere risolta senza la previa valutazione della legittimità costituzionale della norma generale contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge reg. n. 28 del 1992, la quale, dunque, non può considerarsi estranea al giudizio introdotto.
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità rivolte alla questione di legittimità della legge generale della Lombardia (legge reg. n. 28 del 1992), concernente la disciplina dell'effettuazione di 'referendum' ai fini della istituzione di nuovi Comuni, e, rispettivamente, della legge particolare istitutiva del nuovo Comune di Baranzate (legge reg. n. 21 del 2001), in quanto il profilo dell'ammissibilità in questo caso è strettamente connesso al merito della controversia e non può essere giudicato indipendentemente da una valutazione circa il rapporto fra la legge generale - e i relativi atti applicativi - e la legge particolare istitutiva del nuovo Comune: nella specie, la questione di legittimità, sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 133, secondo comma, Cost., della legge istitutiva del nuovo Comune non può essere risolta senza la previa valutazione della legittimità costituzionale della norma generale contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge reg. n. 28 del 1992, la quale, dunque, non può considerarsi estranea al giudizio introdotto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte