Sentenza 47/2003 (ECLI:IT:COST:2003:47)
Massima numero 27556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Titolo
Regione lombardia - Circoscrizioni comunali - Istituzione di un nuovo comune - Fasi del procedimento - Disciplina di carattere generale - Limitazione della consultazione referendaria (obbligatoria) alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale (ovvero della frazione richiedente l’erezione in comune autonomo) - Esclusione dalla consultazione delle popolazioni della parte del comune che subisce la decurtazione territoriale - Assenza di ogni valutazione preventiva in ordine alla sussistenza di un interesse qualificato delle stesse popolazioni - Illegittimità costituzionale.
Regione lombardia - Circoscrizioni comunali - Istituzione di un nuovo comune - Fasi del procedimento - Disciplina di carattere generale - Limitazione della consultazione referendaria (obbligatoria) alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale (ovvero della frazione richiedente l’erezione in comune autonomo) - Esclusione dalla consultazione delle popolazioni della parte del comune che subisce la decurtazione territoriale - Assenza di ogni valutazione preventiva in ordine alla sussistenza di un interesse qualificato delle stesse popolazioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28, in quanto non può dirsi conforme al dettato dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione la regola che - ai fini della individuazione delle popolazioni interessate alla istituzione di nuovi Comuni - porta ad escludere 'a priori' dall'ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio di individuazione dell'interesse in rapporto alla variazione territoriale e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse.
- In ordine al criterio di individuazione delle popolazioni interessate alla variazione, secondo la disposizione dell'art. 133 Cost., v. richiamo alle sentenze n. 94/2000 e n. 433/1995.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28, in quanto non può dirsi conforme al dettato dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione la regola che - ai fini della individuazione delle popolazioni interessate alla istituzione di nuovi Comuni - porta ad escludere 'a priori' dall'ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio di individuazione dell'interesse in rapporto alla variazione territoriale e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse.
- In ordine al criterio di individuazione delle popolazioni interessate alla variazione, secondo la disposizione dell'art. 133 Cost., v. richiamo alle sentenze n. 94/2000 e n. 433/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
07/09/1992
n. 28
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte