Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione delle parti nel giudizio in via principale - Perentorietà del relativo termine - Inapplicabilità ai giudizi costituzionali dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali. (Classif. 111002).
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso che, a sua volta, deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione, in forza dell'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Inoltre, non si applica ai giudizi costituzionali l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali. (Precedenti: S. 190/2017 - mass. 40407; S. 310/2011; S. 278/2010 - mass. 34900; S. 50/1999; O. 408/2006; O. 76/2005 - mass. 29228).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione della Regione Basilicata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 4, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021, nonché dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, e dell'Allegato O alla medesima legge regionale, in quanto avvenuta il 2 settembre 2021. La notificazione del ricorso è infatti avvenuta il 4 luglio 2021, il termine per il deposito dello stesso scadeva il 14 successivo e il termine ultimo per la costituzione della resistente era pertanto il 13 agosto 2021).