Sentenza 47/2003 (ECLI:IT:COST:2003:47)
Massima numero 27557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Titolo
Regione lombardia - Circoscrizioni comunali - Istituzione del comune di baranzate (prov. di milano) - Procedimento - Consultazione con 'referendum' della popolazione interessata - Limitazione della consultazione alla sola popolazione della frazione che ha richiesto l’erezione in comune autonomo - Applicazione pedissequa della normativa di carattere generale giudicata illegittima - Illegittimità costituzionale.
Regione lombardia - Circoscrizioni comunali - Istituzione del comune di baranzate (prov. di milano) - Procedimento - Consultazione con 'referendum' della popolazione interessata - Limitazione della consultazione alla sola popolazione della frazione che ha richiesto l’erezione in comune autonomo - Applicazione pedissequa della normativa di carattere generale giudicata illegittima - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21, la quale ha eretto in Comune autonomo la frazione di Baranzate in Provincia di Milano, in quanto il relativo procedimento legislativo si è compiuto sulla base di una consultazione referendaria limitata alla sola frazione di Baranzate, non già in forza di una determinazione motivata del Consiglio regionale, adottata in conformità a criteri e a modalità legittimamente stabiliti dalla legge regionale, e sindacabile sotto questo profilo in sede giurisdizionale, bensì in pedissequa applicazione di una norma - l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992 - che limitava 'a priori' l'ambito della consultazione, e che per questo si è già riconosciuto essere costituzionalmente illegittima (v. Massima C).
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21, la quale ha eretto in Comune autonomo la frazione di Baranzate in Provincia di Milano, in quanto il relativo procedimento legislativo si è compiuto sulla base di una consultazione referendaria limitata alla sola frazione di Baranzate, non già in forza di una determinazione motivata del Consiglio regionale, adottata in conformità a criteri e a modalità legittimamente stabiliti dalla legge regionale, e sindacabile sotto questo profilo in sede giurisdizionale, bensì in pedissequa applicazione di una norma - l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992 - che limitava 'a priori' l'ambito della consultazione, e che per questo si è già riconosciuto essere costituzionalmente illegittima (v. Massima C).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
23/11/2001
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte