Sentenza 48/2003 (ECLI:IT:COST:2003:48)
Massima numero 27574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/02/2003;  Decisione del  10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Massime associate alla pronuncia:  27575  27576  27577


Titolo
Regioni a statuto speciale - Competenza primaria - Ordinamento degli enti locali - Sopravvenuta modifica costituzionale del titolo v della costituzione - Sussistenza della competenza regionale nei limiti statutariamente stabiliti.

Testo
La competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali non è intaccata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione - in particolare, dalla norma dell'art. 117, secondo comma, lettera p), che definisce la «legislazione elettorale» relativa alle Province come oggetto di legislazione esclusiva dello Stato -, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso àmbito e negli stessi limiti definiti dagli statuti; essa si può esplicare anche e proprio sostituendo, limitatamente al proprio territorio, le norme statali con norme regionali.

- Sulla limitata applicabilità delle disposizioni del nuovo titolo V alle Regioni ad autonomia speciale, cfr. citata ordinanza n. 377/2002 e sentenze n. 408, n. 533, n. 536/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

legge costituzionale  art. 10

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte