Sentenza 48/2003 (ECLI:IT:COST:2003:48)
Massima numero 27574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Titolo
Regioni a statuto speciale - Competenza primaria - Ordinamento degli enti locali - Sopravvenuta modifica costituzionale del titolo v della costituzione - Sussistenza della competenza regionale nei limiti statutariamente stabiliti.
Regioni a statuto speciale - Competenza primaria - Ordinamento degli enti locali - Sopravvenuta modifica costituzionale del titolo v della costituzione - Sussistenza della competenza regionale nei limiti statutariamente stabiliti.
Testo
La competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali non è intaccata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione - in particolare, dalla norma dell'art. 117, secondo comma, lettera p), che definisce la «legislazione elettorale» relativa alle Province come oggetto di legislazione esclusiva dello Stato -, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso àmbito e negli stessi limiti definiti dagli statuti; essa si può esplicare anche e proprio sostituendo, limitatamente al proprio territorio, le norme statali con norme regionali.
- Sulla limitata applicabilità delle disposizioni del nuovo titolo V alle Regioni ad autonomia speciale, cfr. citata ordinanza n. 377/2002 e sentenze n. 408, n. 533, n. 536/2002.
La competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali non è intaccata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione - in particolare, dalla norma dell'art. 117, secondo comma, lettera p), che definisce la «legislazione elettorale» relativa alle Province come oggetto di legislazione esclusiva dello Stato -, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso àmbito e negli stessi limiti definiti dagli statuti; essa si può esplicare anche e proprio sostituendo, limitatamente al proprio territorio, le norme statali con norme regionali.
- Sulla limitata applicabilità delle disposizioni del nuovo titolo V alle Regioni ad autonomia speciale, cfr. citata ordinanza n. 377/2002 e sentenze n. 408, n. 533, n. 536/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
legge costituzionale
art. 10
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte