Sentenza 48/2003 (ECLI:IT:COST:2003:48)
Massima numero 27576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Titolo
Regione sardegna - Elezioni provinciali - Durata del mandato elettivo in caso di variazioni territoriali - Elezione degli organi di nuove province con decadenza degli organi delle province preesistenti - Assenza di presupposti preventivamente stabiliti da una legge generale - Contrasto con i limiti statutari alla competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Regione sardegna - Elezioni provinciali - Durata del mandato elettivo in caso di variazioni territoriali - Elezione degli organi di nuove province con decadenza degli organi delle province preesistenti - Assenza di presupposti preventivamente stabiliti da una legge generale - Contrasto con i limiti statutari alla competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, il quale, nel prevedere l'elezione degli organi delle nuove Province istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, stabilisce anche la decadenza «di diritto» degli organi elettivi preesistenti. Tale abbreviazione del mandato elettivo - adottata con la tecnica della legge provvedimento - non trova infatti supporto in alcuna disciplina a carattere generale che la contempli e ne precisi i presupposti: con ciò ponendosi in contraddizione con i principî relativi alle garanzie costituzionali della durata in carica del mandato degli organi già eletti, durata che non è liberamente disponibile dalla Regione e che può essere abbreviata soltanto in ipotesi eccezionali preventivamente stabilite in via generale dal legislatore; essa eccede pertanto dai limiti della competenza regionale stabiliti all'art. 3, lettera b) dello statuto speciale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, il quale, nel prevedere l'elezione degli organi delle nuove Province istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, stabilisce anche la decadenza «di diritto» degli organi elettivi preesistenti. Tale abbreviazione del mandato elettivo - adottata con la tecnica della legge provvedimento - non trova infatti supporto in alcuna disciplina a carattere generale che la contempli e ne precisi i presupposti: con ciò ponendosi in contraddizione con i principî relativi alle garanzie costituzionali della durata in carica del mandato degli organi già eletti, durata che non è liberamente disponibile dalla Regione e che può essere abbreviata soltanto in ipotesi eccezionali preventivamente stabilite in via generale dal legislatore; essa eccede pertanto dai limiti della competenza regionale stabiliti all'art. 3, lettera b) dello statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
01/07/2002
n. 10
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 57
Altri parametri e norme interposte