Sentenza 48/2003 (ECLI:IT:COST:2003:48)
Massima numero 27577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/02/2003;  Decisione del  10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Massime associate alla pronuncia:  27574  27575  27576


Titolo
Regione sardegna - Elezioni provinciali - Adempimenti connessi alla istituzione di nuove province - Mancanza di connessione delle norme impugnate con la questione proposta, relativa alla durata del mandato elettivo - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, in quanto essi o sono estranei alle censure governative (come l'art. 1, comma 1) o - diversamente da quanto opina il ricorrente - non sono in rapporto di «consequenzialità» con la statuizione contenuta nella disposizione oggetto principale del ricorso governativo (come gli artt. 2, 3, 4).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  01/07/2002  n. 10  art. 1  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  01/07/2002  n. 10  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  01/07/2002  n. 10  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  01/07/2002  n. 10  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte