Ordinanza 52/2003 (ECLI:IT:COST:2003:52)
Massima numero 27573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 13/02/2003; Pubblicazione in G. U. 19/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Donazione - Donazione con riserva - Facoltà del donante di disporre a proprio favore, a carico del donatario, un obbligo di prestazione (non pecuniaria) di assistenza morale e materiale - Omessa previsione - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza e con la tutela dell’autonomia privata - Carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la rimessione, da parte del notaio rogante, della questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Donazione - Donazione con riserva - Facoltà del donante di disporre a proprio favore, a carico del donatario, un obbligo di prestazione (non pecuniaria) di assistenza morale e materiale - Omessa previsione - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza e con la tutela dell’autonomia privata - Carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la rimessione, da parte del notaio rogante, della questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare a proprio favore la facoltà - non trasmissibile agli eredi - di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo. Infatti la questione è stata proposta da un soggetto - un notaio chiamato a redigere un atto pubblico di donazione - che non ha legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, poiché nella funzione notarile - consistente essenzialmente nel «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti» - è assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione ed ammettere quindi la proposizione della questione.
- Sulla funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 387/1996, n. 158/1995, n. 492/1991, n. 17/1980, n. 12/1971, n. 114/1970, nonché ordinanza n. 104/1998.
- Sulla fattispecie, richiamata dal soggetto rimettente, degli arbitri rituali, v. citate sentenze n. 226/1976 e n. 376/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare a proprio favore la facoltà - non trasmissibile agli eredi - di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo. Infatti la questione è stata proposta da un soggetto - un notaio chiamato a redigere un atto pubblico di donazione - che non ha legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, poiché nella funzione notarile - consistente essenzialmente nel «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti» - è assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione ed ammettere quindi la proposizione della questione.
- Sulla funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 387/1996, n. 158/1995, n. 492/1991, n. 17/1980, n. 12/1971, n. 114/1970, nonché ordinanza n. 104/1998.
- Sulla fattispecie, richiamata dal soggetto rimettente, degli arbitri rituali, v. citate sentenze n. 226/1976 e n. 376/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 790
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte