Sentenza 168/2022 (ECLI:IT:COST:2022:168)
Massima numero 44968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/05/2022;  Decisione del  24/05/2022
Deposito del 05/07/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  44967  44969  44970  44971  44972  44973


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Basilicata - Ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 negli esercizi dal 2021 al 2023 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Genericità della censura - Inammissibilità della questione. (Classif. 036005).

Testo

È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione al principio contabile applicato di cui al par. 9.11.7 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020. L'argomentazione in cui la censura si esaurisce si rivela generica e, comunque, non sufficientemente chiara e puntuale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  02/12/2021  n. 55  art. 6  co. 

legge della Regione Basilicata  02/12/2021  n. 55  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art.   co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art.   Allegato 4/1