Ordinanza 53/2003 (ECLI:IT:COST:2003:53)
Massima numero 27586
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione puglia - Urbanistica - Adozione del piano paesistico territoriale - Intervento sostitutivo del ministero per i beni e le attività culturali, per inadempimento della regione puglia - Ricorso della medesima regione per conflitto di attribuzione - Allegata violazione del principio di ragionevolezza, di leale collaborazione e del giusto procedimento - Sopravvenuta approvazione con delibera regionale del piano urbanistico tematico relativo al paesaggio - Cessazione della materia del contendere.
Regione puglia - Urbanistica - Adozione del piano paesistico territoriale - Intervento sostitutivo del ministero per i beni e le attività culturali, per inadempimento della regione puglia - Ricorso della medesima regione per conflitto di attribuzione - Allegata violazione del principio di ragionevolezza, di leale collaborazione e del giusto procedimento - Sopravvenuta approvazione con delibera regionale del piano urbanistico tematico relativo al paesaggio - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, con il quale è stato disposto un intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico. Infatti successivamente alla proposizione del giudizio per conflitto di attribuzione, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748, ha approvato il piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio, la cui mancanza aveva dato luogo all'adozione del decreto impugnato.
Cessazione della materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, con il quale è stato disposto un intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico. Infatti successivamente alla proposizione del giudizio per conflitto di attribuzione, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748, ha approvato il piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio, la cui mancanza aveva dato luogo all'adozione del decreto impugnato.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
06/03/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 08/08/1985
n. 431
art. 1 bis