Ordinanza 54/2003 (ECLI:IT:COST:2003:54)
Massima numero 27587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, qualora, nel corso del procedimento, abbia già applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato - Omessa previsione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e di imparzialità del giudice nonché del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, qualora, nel corso del procedimento, abbia già applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato - Omessa previsione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e di imparzialità del giudice nonché del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero qualora, nel corso del medesimo procedimento penale, lo stesso giudice abbia in precedenza emesso un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato. Infatti ai fini dell'insorgere della relazione di incompatibilità in capo allo stesso giudice-persona fisica, non assume carattere "pregiudicante" la decisione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a prendere in tema di archiviazione, data la natura interlocutoria e sommaria di quest'ultima, finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione.
- Sul principio del "giusto processo" v. citate sentenze n. 131/1996, n. 308/1997, n. 307/1997 e n. 306/1997.
- Sulla natura della locuzione "giudizio" rilevante ai fini dell'insorgere della relazione di incompatibilità, v. citata sentenza n. 131/1996.
- Sulla natura "pregiudicante" della valutazione compiuta in occasione dell'adozione di una misura cautelare personale, v. citate sentenze n. 155/1996 e n. 432/1995.
- Sul provvedimento di archiviazione, invece, v. citate ordinanze n. 153/1999, n. 150/1998, sentenza n. 319/1993.
- Sulla necessità che attività pregiudicante e funzione che si assume pregiudicata non cadano all'interno della medesima fase del procedimento, v. citata sentenza n. 177/1996.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero qualora, nel corso del medesimo procedimento penale, lo stesso giudice abbia in precedenza emesso un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato. Infatti ai fini dell'insorgere della relazione di incompatibilità in capo allo stesso giudice-persona fisica, non assume carattere "pregiudicante" la decisione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a prendere in tema di archiviazione, data la natura interlocutoria e sommaria di quest'ultima, finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione.
- Sul principio del "giusto processo" v. citate sentenze n. 131/1996, n. 308/1997, n. 307/1997 e n. 306/1997.
- Sulla natura della locuzione "giudizio" rilevante ai fini dell'insorgere della relazione di incompatibilità, v. citata sentenza n. 131/1996.
- Sulla natura "pregiudicante" della valutazione compiuta in occasione dell'adozione di una misura cautelare personale, v. citate sentenze n. 155/1996 e n. 432/1995.
- Sul provvedimento di archiviazione, invece, v. citate ordinanze n. 153/1999, n. 150/1998, sentenza n. 319/1993.
- Sulla necessità che attività pregiudicante e funzione che si assume pregiudicata non cadano all'interno della medesima fase del procedimento, v. citata sentenza n. 177/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte