Ordinanza 55/2003 (ECLI:IT:COST:2003:55)
Massima numero 27588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Difesa dell’imputato - Divieto per uno stesso difensore di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra collaboratori di giustizia e imputati comuni, con violazione della libertà di scelta del difensore - Mancanza di profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Difesa dell’imputato - Divieto per uno stesso difensore di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra collaboratori di giustizia e imputati comuni, con violazione della libertà di scelta del difensore - Mancanza di profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. Infatti quanto alla censura concernente una irragionevole disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e gli imputati comuni, la norma censurata si riferisce a tutti gli imputati che abbiano reso dichiarazioni 'erga alios', a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualità di collaboratori di giustizia; quanto alla lesione del diritto di difesa, la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela, purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia.
- Analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 214/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. Infatti quanto alla censura concernente una irragionevole disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e gli imputati comuni, la norma censurata si riferisce a tutti gli imputati che abbiano reso dichiarazioni 'erga alios', a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualità di collaboratori di giustizia; quanto alla lesione del diritto di difesa, la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela, purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia.
- Analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 214/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 106
co. 4
legge
13/02/2001
n. 45
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte