Ordinanza 57/2003 (ECLI:IT:COST:2003:57)
Massima numero 27580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
10/02/2003; Decisione del
10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte sui redditi - Assegni vitalizi di ex parlamentari e categorie equiparate - Beneficio dell’abbattimento della base imponibile - Mancata estensione a tutti i contribuenti pensionati - Allegata disparità di trattamento tributario - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.
Imposte sui redditi - Assegni vitalizi di ex parlamentari e categorie equiparate - Beneficio dell’abbattimento della base imponibile - Mancata estensione a tutti i contribuenti pensionati - Allegata disparità di trattamento tributario - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui non estende a tutti i contribuenti il trattamento tributario privilegiato riguardante gli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto la disposizione censurata è stata, successivamente alla data dell'ordinanza di remissione, con sentenza n. 289 del 1994, dichiarata incostituzionale, nella parte in cui prevedeva il trattamento privilegiato a favore degli ex parlamentari ed equiparati, e, pertanto, non vive più nell'ordinamento giuridico.
- Questione identica è stata dichiarata inammissibile con sentenza, citata, n. 316/1994 e manifestamente inammissibile con ordinanza, citata, n. 275/1999.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui non estende a tutti i contribuenti il trattamento tributario privilegiato riguardante gli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto la disposizione censurata è stata, successivamente alla data dell'ordinanza di remissione, con sentenza n. 289 del 1994, dichiarata incostituzionale, nella parte in cui prevedeva il trattamento privilegiato a favore degli ex parlamentari ed equiparati, e, pertanto, non vive più nell'ordinamento giuridico.
- Questione identica è stata dichiarata inammissibile con sentenza, citata, n. 316/1994 e manifestamente inammissibile con ordinanza, citata, n. 275/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/03/1989
n. 69
art. 2
co. 6
legge
27/04/1989
n. 154
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte