Ordinanza 59/2003 (ECLI:IT:COST:2003:59)
Massima numero 27579
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/02/2003;  Decisione del  10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un membro del parlamento (sindaco di un comune veneto) per il reato di interruzione di servizi comunali (art. 340 cod. pen.) - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla corte di appello di venezia - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso.

Testo
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Venezia nei confronti del Senato della Repubblica, per aver questo, con la deliberazione adottata il 23 giugno 1999, disatteso la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità di dichiarare che il fatto di interruzione di servizi comunali - per il quale è in corso un procedimento penale a carico di un proprio membro - non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente inapplicabilità della garanzia, in esso prevista, dell'insindacabilità di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In prima delibazione, può ritenersi infatti che sussistano i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, risolvibile dalla Corte costituzionale: sotto il profilo soggettivo, essendo entrambe le parti in causa legittimate al conflitto, quali organi competenti a dichiarare la volontà del potere di appartenenza o, rispettivamente, rappresentato; sotto il profilo oggettivo, considerata la denuncia, da parte dell'autorità ricorrente, di una lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima, di insindacabilità della condotta del parlamentare di cui è questione, in quanto compresa nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  23/06/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3