Ordinanza 60/2003 (ECLI:IT:COST:2003:60)
Massima numero 27590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/02/2003;  Decisione del  10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:  27591


Titolo
Impiego pubblico - Condanna penale, anche non definitiva, dei dipendenti pubblici - Sospensione cautelare dal servizio - Preclusione di qualsiasi discrezionalità nell’adozione del provvedimento - Motivazione 'per relationem' dell’atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica sono sospesi dal servizio, in caso di condanna penale anche non definitiva. Infatti l'ordinanza di rimessione motiva la non manifesta infondatezza della questione con integrale rinvio ad altra ordinanza di diversa autorità giudiziaria, mentre secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare 'per relationem' il contenuto di altri atti o provvedimenti.

- Sull'autosufficienza della ordinanza di rimessione, v. citata sentenza n. 425/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte