Ordinanza 60/2003 (ECLI:IT:COST:2003:60)
Massima numero 27591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/02/2003;  Decisione del  10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:  27590


Titolo
Impiego pubblico - Condanna penale, anche non definitiva, dei dipendenti pubblici - Sospensione obbligatoria dal servizio - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell’imputato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici dipendenti nel caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale di un altro comma della medesima disposizione censurata, sicché l'intervenuto mutamento del quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

- V. citata sentenza n. 145/2002 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 

legge  27/03/2001  n. 97  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte