Ordinanza 61/2003 (ECLI:IT:COST:2003:61)
Massima numero 27594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  10/02/2003;  Decisione del  10/02/2003
Deposito del 28/02/2003; Pubblicazione in G. U. 05/03/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Pensioni di guerra - Pensioni di reversibilità - Assegno supplementare - Diritto subordinato al requisito della convivenza dei coniugi, intesa come coabitazione - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai soggetti percipienti pensione ordinaria di reversibilità - Disomogeneità delle situazioni confrontate - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede non il solo rapporto di coniugio, come è per la pensione ordinaria di riversibilità, ma anche la convivenza quale presupposto per l'erogazione dell'assegno supplementare previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 834 del 1981. Infatti non è irragionevole ed ingiustificata la 'ratio' della disciplina legislativa in questione, la quale tiene conto di una situazione completamente diversa da quella relativa alla reversibilità delle pensioni ordinarie e persegue lo scopo di assicurare un ristoro economico ulteriore a chi abbia prestato una costante e diuturna assistenza al mutilato o all'invalido di guerra.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/10/1986  n. 656  art. 4  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/12/1981  n. 834  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte