Ordinanza 63/2003 (ECLI:IT:COST:2003:63)
Massima numero 27583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
27582
Titolo
Uffici giudiziari - Sedi delle sezioni distaccate dei tribunali - Istituzione con legge di una sezione del tribunale di siracusa nel comune di avola, anziché in quello di noto - Assunto contrasto con i criteri direttivi della legge delega, nonché lamentata “legificazione” di una materia attribuita di regola alla competenza amministrativa del governo - Riproposizione in termini identici e da parte dello stesso giudice di questione già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Uffici giudiziari - Sedi delle sezioni distaccate dei tribunali - Istituzione con legge di una sezione del tribunale di siracusa nel comune di avola, anziché in quello di noto - Assunto contrasto con i criteri direttivi della legge delega, nonché lamentata “legificazione” di una materia attribuita di regola alla competenza amministrativa del governo - Riproposizione in termini identici e da parte dello stesso giudice di questione già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto in quanto la questione stessa, riproposta in termini identici e da parte dello stesso giudice, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La questione sollevata, inoltre, si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte costituzionale, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione.
- Per il precedente, in termini, v. ordinanza, richiamata, n. 149/2001; sulla inoppugnabilità delle pronunce aventi carattere decisorio, v. ordinanza, citata, n. 87/2000.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto in quanto la questione stessa, riproposta in termini identici e da parte dello stesso giudice, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La questione sollevata, inoltre, si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte costituzionale, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione.
- Per il precedente, in termini, v. ordinanza, richiamata, n. 149/2001; sulla inoppugnabilità delle pronunce aventi carattere decisorio, v. ordinanza, citata, n. 87/2000.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 48
co.
decreto legislativo
19/02/1998
n. 51
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte