Ordinanza 64/2003 (ECLI:IT:COST:2003:64)
Massima numero 27614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Formazione e valutazione della prova - Attuazione della riforma costituzionale dell’art. 111 cost. - Regime transitorio - Non utilizzabilità, neppure ai limitati fini delle contestazioni, delle dichiarazioni non acquisite al fascicolo del dibattimento, alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria - Asserita irragionevole differenziazione basata sul criterio temporale, con lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Formazione e valutazione della prova - Attuazione della riforma costituzionale dell’art. 111 cost. - Regime transitorio - Non utilizzabilità, neppure ai limitati fini delle contestazioni, delle dichiarazioni non acquisite al fascicolo del dibattimento, alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria - Asserita irragionevole differenziazione basata sul criterio temporale, con lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nella fase del giudizio, non consente l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari che alla data di entrata invigore della legge n. 63 del 2000, non siano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti il giudice rimettente - che nel prospettare la questione isola un solo profilo della complessa normativa coinvolta, finendo per trascurare le articolate interferenze di sistema e le peculiarità che, a fronte di esso, caratterizzano il regime transitorio - sollecita una pronuncia additiva che soltanto il legislatore sarebbe abilitato ad introdurre, laddove la scelta operata dalla norma censurata di individuare, nella intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento, il "fatto processuale" che contrassegna il passaggio da un regime all'altro, appare del tutto ragionevole e non lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
- In tema di regime transitorio con riferimento alla legge costituzionale n. 2 del 1999, v. citata sentenza n. 381/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nella fase del giudizio, non consente l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari che alla data di entrata invigore della legge n. 63 del 2000, non siano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti il giudice rimettente - che nel prospettare la questione isola un solo profilo della complessa normativa coinvolta, finendo per trascurare le articolate interferenze di sistema e le peculiarità che, a fronte di esso, caratterizzano il regime transitorio - sollecita una pronuncia additiva che soltanto il legislatore sarebbe abilitato ad introdurre, laddove la scelta operata dalla norma censurata di individuare, nella intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento, il "fatto processuale" che contrassegna il passaggio da un regime all'altro, appare del tutto ragionevole e non lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
- In tema di regime transitorio con riferimento alla legge costituzionale n. 2 del 1999, v. citata sentenza n. 381/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/03/2001
n. 63
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte