Ordinanza 65/2003 (ECLI:IT:COST:2003:65)
Massima numero 27615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reato di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici - Rilevanza penale del trattamento sanzionatorio - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato (depenalizzato) di pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano - Sopravvenuta sostituzione della norma censurata con trasformazione in illecito amministrativo delle violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Reati e pene - Reato di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici - Rilevanza penale del trattamento sanzionatorio - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato (depenalizzato) di pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano - Sopravvenuta sostituzione della norma censurata con trasformazione in illecito amministrativo delle violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici senza la prevista autorizzazione, mentre la pubblicità non autorizzata di medicinali è stata depenalizzata. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata nel senso richiesto dal giudice 'a quo', in conformità con la fattispecie invocata come 'tertium comparationis'.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici senza la prevista autorizzazione, mentre la pubblicità non autorizzata di medicinali è stata depenalizzata. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata nel senso richiesto dal giudice 'a quo', in conformità con la fattispecie invocata come 'tertium comparationis'.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1997
n. 46
art. 23
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte