Ordinanza 66/2003 (ECLI:IT:COST:2003:66)
Massima numero 27592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Plusvalenze conseguenti a indennità di esproprio, corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, risarcimento del danno per acquisizione coattiva dovuta ad occupazioni di urgenza illegittime - Assoggettamento ad imposta - Asserita lesione dei principî costituzionali in tema di eguaglianza, di imposizione fiscale, e di ristoro per la perdita della proprietà - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Plusvalenze conseguenti a indennità di esproprio, corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, risarcimento del danno per acquisizione coattiva dovuta ad occupazioni di urgenza illegittime - Assoggettamento ad imposta - Asserita lesione dei principî costituzionali in tema di eguaglianza, di imposizione fiscale, e di ristoro per la perdita della proprietà - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, del corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, in quanto il rimettente si limita a motivare sulla non manifesta infondatezza della questione con «espresso rinvio» al contenuto di atti di parte ed assume, altresì, l'esistenza di un contrasto tra le norme denunciate ed altro parametro evocato senza fornire motivazione alcuna sui termini di tale contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio 'a quo'.
- Sul principio della autosufficienza dell’ordinanza di rimessione v. sentenza, citata, n. 425/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, del corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, in quanto il rimettente si limita a motivare sulla non manifesta infondatezza della questione con «espresso rinvio» al contenuto di atti di parte ed assume, altresì, l'esistenza di un contrasto tra le norme denunciate ed altro parametro evocato senza fornire motivazione alcuna sui termini di tale contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio 'a quo'.
- Sul principio della autosufficienza dell’ordinanza di rimessione v. sentenza, citata, n. 425/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 5
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 6
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 7
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 8
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 9
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte