Ordinanza 67/2003 (ECLI:IT:COST:2003:67)
Massima numero 27593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Tasse automobilistiche - Atto di accertamento di violazioni e di irrogazione di sanzioni - Azionabilità avanti all’autorità giudiziaria ordinaria anziché al giudice tributario - Lamentata lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di ripartizione della funzione giurisdizionale e, in subordine, violazione dei principî fondamentali statali in materia di finanza pubblica e sistema tributario - Sopravvenuta modifica della norma contestata in senso conforme alla legge statale - Estinzione del processo.
Regione toscana - Tasse automobilistiche - Atto di accertamento di violazioni e di irrogazione di sanzioni - Azionabilità avanti all’autorità giudiziaria ordinaria anziché al giudice tributario - Lamentata lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di ripartizione della funzione giurisdizionale e, in subordine, violazione dei principî fondamentali statali in materia di finanza pubblica e sistema tributario - Sopravvenuta modifica della norma contestata in senso conforme alla legge statale - Estinzione del processo.
Testo
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, a seguito della intervenuta modifica della disposizione censurata per superare il vizio riscontrato dal Governo – in relazione alla questione sollevata, in via principale, nei confronti della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9, che attribuiva la cognizione delle controversie in ordine alle sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche al giudice ordinario anziché al giudice tributario in conformità a quanto previsto dalla legge statale.
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, a seguito della intervenuta modifica della disposizione censurata per superare il vizio riscontrato dal Governo – in relazione alla questione sollevata, in via principale, nei confronti della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9, che attribuiva la cognizione delle controversie in ordine alle sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche al giudice ordinario anziché al giudice tributario in conformità a quanto previsto dalla legge statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
07/03/2002
n. 9
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/2001
n. 448
art. 12
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25