Ordinanza 68/2003 (ECLI:IT:COST:2003:68)
Massima numero 27616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Rogatoria internazionale - Atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme della convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria - Inutilizzabilità - Assunta violazione di consuetudine internazionale e lesione del principio del contraddittorio - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Rogatoria internazionale - Atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme della convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria - Inutilizzabilità - Assunta violazione di consuetudine internazionale e lesione del principio del contraddittorio - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, prima parte, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di Convenzione in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e le ordinanze di rimessione, emesse in data anteriore alle citate decisioni, non contengono profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, prima parte, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di Convenzione in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e le ordinanze di rimessione, emesse in data anteriore alle citate decisioni, non contengono profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 729
co. 1
legge
05/10/2001
n. 367
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte