Ordinanza 69/2003 (ECLI:IT:COST:2003:69)
Massima numero 27617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Prova testimoniale - Deduzione d’ufficio del giudice istruttore - Applicabilità di tale potere nel solo procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Mancata estensione nelle cause riservate alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - Lamentata disparità di trattamento e violazione del diritto alla prova - Erroneità dell’assunto del rimettente in punto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Prova testimoniale - Deduzione d’ufficio del giudice istruttore - Applicabilità di tale potere nel solo procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Mancata estensione nelle cause riservate alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - Lamentata disparità di trattamento e violazione del diritto alla prova - Erroneità dell’assunto del rimettente in punto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto potere del giudice del tribunale in composizione monocratica, di disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, non è applicabile anche nelle cause riservate alla cognizione del tribunale in composizione collegiale. Infatti la questione appare irrilevante, poiché il rimettente dà esplicitamente atto dell'essersi maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti e, quindi, dell'essersi maturata una situazione processuale in presenza della quale l'applicabilità dell'art. 281-ter cod. proc. civ. vulnerebbe il principio di parità delle parti in causa, mai potendo il potere officioso del giudice risolversi in un mezzo per aggirare, in favore di una parte ed in danno dell'altra, gli effetti del maturarsi delle preclusioni.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto potere del giudice del tribunale in composizione monocratica, di disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, non è applicabile anche nelle cause riservate alla cognizione del tribunale in composizione collegiale. Infatti la questione appare irrilevante, poiché il rimettente dà esplicitamente atto dell'essersi maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti e, quindi, dell'essersi maturata una situazione processuale in presenza della quale l'applicabilità dell'art. 281-ter cod. proc. civ. vulnerebbe il principio di parità delle parti in causa, mai potendo il potere officioso del giudice risolversi in un mezzo per aggirare, in favore di una parte ed in danno dell'altra, gli effetti del maturarsi delle preclusioni.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 281
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte