Sentenza 70/2003 (ECLI:IT:COST:2003:70)
Massima numero 27595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Titoli di credito - Assegno bancario - Pagamento dopo la levata del protesto - Esclusione per il traente del diritto alla cancellazione dall’archivio informatico dei protesti - Lamentata irrazionale disparità di trattamento, rispetto al debitore cambiario adempiente, con incidenza sul diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 – censurata nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480) il traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi oneri accessori e penale) – non irrazionalmente differenzia questa disciplina rispetto a quella prevista per il debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto (al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell’iscrizione). La peculiare natura dell’assegno bancario prevede, infatti, che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista. Appartiene conseguentemente alla discrezionalità del legislatore collegare all’assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetto 'lato sensu' sanzionatori e postergarne altri allo spirare del “termine di grazia”, da un lato favorendo l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione portata dal titolo e, dall’altro, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all’assenza della provvista al momento della presentazione. La razionalità della differente disciplina sul piano sostanziale di situazioni diverse esclude la violazione dell’art. 24 della Costituzione, ciò che presupporrebbe un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/02/1955  n. 77  art. 4  co. 1

legge  18/08/2000  n. 235  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte