Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Basilicata - Ripiano del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019 negli esercizi dal 2021 al 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e l'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019. Le previsioni regionali impugnate dal Governo, trascinando ulteriormente il recupero del disavanzo presunto non ripianato nel 2020 - anziché disporlo integralmente nel 2021, primo esercizio del triennio gestito dalla legge di bilancio regionale - violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto contrastano con i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, parr. 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto. (Precedente: S. 246/2021 - mass. 44426).