Ordinanza 133/2025 (ECLI:IT:COST:2025:133)
Massima numero 47129
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/07/2025;  Decisione del  07/07/2025
Deposito del 25/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  47130


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Senato della Repubblica - Legittimazione passiva del Procuratore della Repubblica - Sussistenza - Spettanza alla Corte costituzionale dell'individuazione di eventuali organi interessati alla notificazione del ricorso, in quanto responsabili dell'atto ritenuto invasivo (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per aver menomato le sue attribuzioni istituzionali, nell'ambito di un procedimento penale, con attività di intercettazione audio e video, nonché perquisizione domiciliare nei locali della segreteria politica di Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti). (Classif. 114003).

Testo

Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’art. 68, secondo e terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 232/2003 - mass. 27948).

Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero – e, in particolare, del procuratore della Repubblica – in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. (Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209).

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, spetta alla Corte costituzionale, al di là della formale indicazione del ricorrente, l’identificazione dell’”organo interessato” cui l’atto asseritamente invasivo va imputato, con conseguente notificazione del ricorso a quest’ultimo, non esistendo, nei giudizi in esame, alcuna forma di vocatio in ius. (Precedenti: S. 420/1995 - mass. 22712).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, dal Senato per violazione dell’art. 68, secondo e terzo comma, Cost., nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per avere quest’ultima richiesto al GIP del medesimo Tribunale e poi eseguito – senza previa autorizzazione del Senato stesso – attività di intercettazione audio e video, nonché di perquisizione domiciliare nei locali della segreteria politica di Valeria Sudano, senatrice all’epoca dei fatti, nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, tra l’altro, di L.R.L. S., suo partner convivente. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica, ad esserne parte. Altresì legittimato passivo è il GIP del Tribunale di Catania che ha emesso i decreti autorizzativi delle intercettazioni di cui il ricorrente chiede l’annullamento. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del contendere, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni presidiata dall’art. 68, secondo e terzo comma, Cost., che richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a perquisizioni domiciliari nonché ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni).



Atti oggetto del giudizio

   n. n. 2280-2018 R.G.N.R.  art.   co. 

 12/04/2019  n.   art.   co. 

 01/08/2019  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 2

Costituzione  art. 68  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37