Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Limite agli incrementi di spese sanitarie non obbligatorie - Necessità, comunque, di garantire i LEA (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto norme della Regione Puglia che istituiscono il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica prevedendo la provvista finanziaria per la sua gestione pubblica). (Classif. 231008).
L’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, compresi i piani di prosecuzione, impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie. In tali casi, la Regione interessata è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro o che incidano sulle misure in essi previste, come pure a non adottarne di nuovi. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46596; S. 169/2024 - mass. 46425; S. 87/2024 - mass. 46096; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 190/2022 - mass. 45051; S. 130/2020 - mass. 43489).
Ogni piano di rientro è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell’effettività dei LEA, la cui determinazione mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. (Precedenti: S. 201/2024 - mass. 46545; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM – di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata, senza previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, nonostante la regione sia tuttora soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dispone la provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro. La legge regionale impugnata non viola né i parametri evocati né i principi fondamentali dettati dalle norme interposte richiamate dal ricorrente, perché non introduce una rilevante modifica della pregressa programmazione sanitaria e neppure un significativo incremento dell’impegno finanziario di settore: sotto il primo profilo, la Regione Puglia ha documentalmente dimostrato che – a prescindere dall’incontestata proprietà pubblica dell’edificio e di parte degli impianti tecnologici – il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell’ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, è sempre stato codificato quale struttura pubblica, e questo esclude il prospettato “transito” tra i soggetti di diritto pubblico; quanto al secondo profilo, non sussiste il rischio di compromettere la piena realizzazione degli interventi programmati per il superamento del deficit sanitario, in quanto l’intervento legislativo regionale risulta pienamente armonico rispetto agli obiettivi concordati, sia perché nella specie vengono in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza e dunque di natura obbligatoria, sia perché non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all’internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria; infine, con riferimento al personale, il programma operativo 2016-2018 non esclude affatto la possibilità di assumere personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Cosicché l’intervento censurato dal Governo si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro).