Ordinanza 72/2003 (ECLI:IT:COST:2003:72)
Massima numero 27619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Beni mobili ed immobili già patrimonio di enti comunali e provinciali - Trasferimento con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali - Lamentata violazione dei principî contenuti nella legge di delega - Difetto di motivazione sulla rilevanza ed erronea indicazione della legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Beni mobili ed immobili già patrimonio di enti comunali e provinciali - Trasferimento con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali - Lamentata violazione dei principî contenuti nella legge di delega - Difetto di motivazione sulla rilevanza ed erronea indicazione della legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo risultante dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e del medesimo art. 5 nel testo risultante dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 1, lettera p) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di trasferimento da province e comuni alle unità sanitarie locali di beni mobili e immobili. Infatti, a) il rimettente omette ogni motivazione riguardo alla applicabilità al caso di specie della norma censurata quale modificata dal d.lgs. n. 229 del 1999; b) il rimettente omette di considerare che la norma censurata è stata emanata in base ad una legge delega diversa da quella indicata; c) il rimettente omette di effettuare valutazioni sulla effettiva portata e sul significato della norma censurata.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo risultante dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e del medesimo art. 5 nel testo risultante dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 1, lettera p) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di trasferimento da province e comuni alle unità sanitarie locali di beni mobili e immobili. Infatti, a) il rimettente omette ogni motivazione riguardo alla applicabilità al caso di specie della norma censurata quale modificata dal d.lgs. n. 229 del 1999; b) il rimettente omette di considerare che la norma censurata è stata emanata in base ad una legge delega diversa da quella indicata; c) il rimettente omette di effettuare valutazioni sulla effettiva portata e sul significato della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 5
co.
decreto legislativo
07/12/1993
n. 517
art. 6
co.
decreto legislativo
19/06/1999
n. 229
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1 lettera p)