Ordinanza 73/2003 (ECLI:IT:COST:2003:73)
Massima numero 27620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Ripetizione della prova in caso di mutamento del giudice - Esclusione della lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente fase dibattimentale e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina in tema di ripetizione dell’esame (prevista dall’art. 190-bis cod. proc. pen.) nonché violazione del principio di ragionevole durata del processo - Questione analoga a precedenti già decise - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Dibattimento - Ripetizione della prova in caso di mutamento del giudice - Esclusione della lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente fase dibattimentale e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina in tema di ripetizione dell’esame (prevista dall’art. 190-bis cod. proc. pen.) nonché violazione del principio di ragionevole durata del processo - Questione analoga a precedenti già decise - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non consentono, in caso di mutamento del giudice, la lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento, quando l'esame del dichiarante sia stato chiesto anche da una sola delle parti. Infatti la disciplina di cui all'art. 190-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, assunta dal rimettente a 'tertium comparationis', derogando ai principi di oralità e di immediatezza cui è ispirato l'ordinamento processuale, ha carattere eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Questioni sostanzialmente analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate con le citate ordinanze n. 59/2002, n. 431/2001, n. 399/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non consentono, in caso di mutamento del giudice, la lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento, quando l'esame del dichiarante sia stato chiesto anche da una sola delle parti. Infatti la disciplina di cui all'art. 190-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, assunta dal rimettente a 'tertium comparationis', derogando ai principi di oralità e di immediatezza cui è ispirato l'ordinamento processuale, ha carattere eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Questioni sostanzialmente analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate con le citate ordinanze n. 59/2002, n. 431/2001, n. 399/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 511
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 525
co.
codice di procedura penale
n.
art. 526
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte