Ordinanza 74/2003 (ECLI:IT:COST:2003:74)
Massima numero 27629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Mancata limitazione del provvedimento sospensivo prefettizio ai soli conducenti per i quali il possesso della patente di guida è obbligatorio - Lamentata irragionevolezza - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Mancata limitazione del provvedimento sospensivo prefettizio ai soli conducenti per i quali il possesso della patente di guida è obbligatorio - Lamentata irragionevolezza - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida. Infatti il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata.
- Sui requisiti dell'ordinanza di rimessione necessari per dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida. Infatti il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata.
- Sui requisiti dell'ordinanza di rimessione necessari per dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 223
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte