Ordinanza 75/2003 (ECLI:IT:COST:2003:75)
Massima numero 27630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:  27631


Titolo
Sanzioni amministrative - Competenza sulle opposizioni all’ordinanza-ingiunzione - Attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell’opponente - Questione identica ad altra sollevata dal medesimo rimettente, già decisa - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte