Ordinanza 75/2003 (ECLI:IT:COST:2003:75)
Massima numero 27630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 14/03/2003; Pubblicazione in G. U. 19/03/2003
Massime associate alla pronuncia:
27631
Titolo
Sanzioni amministrative - Competenza sulle opposizioni all’ordinanza-ingiunzione - Attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell’opponente - Questione identica ad altra sollevata dal medesimo rimettente, già decisa - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Sanzioni amministrative - Competenza sulle opposizioni all’ordinanza-ingiunzione - Attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell’opponente - Questione identica ad altra sollevata dal medesimo rimettente, già decisa - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte