Ordinanza 76/2003 (ECLI:IT:COST:2003:76)
Massima numero 27632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Possibilità di assumere come testimone l’indagato in procedimento connesso o per reato collegato nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione ex art. 411 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputato prosciolto con sentenza irrevocabile e indagato, nonché lesione del principio di ragionevolezza - Incidenza della prospettata questione sull’intero sistema delle incompatibilità a testimoniare - Valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 1 e 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata non prevede che possa essere sentita come testimone la persona nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 cod. proc. pen. per un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, con la garanzia della non utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini. Infatti - attesa la struttura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli artt. 408 e 411 cod. proc. pen. - la soluzione della questione prospettata dal rimettente comporterebbe la necessità di definire una disciplina non circoscritta alla situazione oggetto del giudizio 'a quo', ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, sì che la Corte sarebbe chiamata a compiere una complessa e analitica ricostruzione del sistema delle incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, svolgendo funzioni ed operando scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore.

- In tema, v. citata sentenza n. 108/1992.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte