Ordinanza 77/2003 (ECLI:IT:COST:2003:77)
Massima numero 27633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Udienza preliminare - Previsione di reati a citazione diretta - Dedotto difetto di coordinamento normativo e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Udienza preliminare - Previsione di reati a citazione diretta - Dedotto difetto di coordinamento normativo e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen. anche nel caso in cui i reato per cui è stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta. Infatti, benché l'assetto normativo sia stato incrinato sul piano meramente formale a seguito della riforma del giudice unico, il dedotto mancato coordinamento tra la norma censurata e la previsione di reati a citazione diretta è del tutto privo di conseguenza, sicché risulta errata la premessa interpretativa posta a base della questione sollevata.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen. anche nel caso in cui i reato per cui è stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta. Infatti, benché l'assetto normativo sia stato incrinato sul piano meramente formale a seguito della riforma del giudice unico, il dedotto mancato coordinamento tra la norma censurata e la previsione di reati a citazione diretta è del tutto privo di conseguenza, sicché risulta errata la premessa interpretativa posta a base della questione sollevata.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 409
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte