Ordinanza 78/2003 (ECLI:IT:COST:2003:78)
Massima numero 27634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Sindaco - Cause di ineleggibilità - Sopravvenuta 'abrogatio' o 'mutatio criminis' - Cessazione della causa ostativa alla candidatura - Mancata previsione - Dedotta irragionevolezza e contraddittorietà - Questione sollevata dal consiglio comunale - Assoluta carenza di legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Elezioni - Sindaco - Cause di ineleggibilità - Sopravvenuta 'abrogatio' o 'mutatio criminis' - Cessazione della causa ostativa alla candidatura - Mancata previsione - Dedotta irragionevolezza e contraddittorietà - Questione sollevata dal consiglio comunale - Assoluta carenza di legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le cause di ineleggibilità ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengano meno in presenza di una 'abrogatio' o 'mutatio criminis', oltreché nel caso di riabilitazione. Infatti la questione è stata sollevata dal Consiglio comunale, in qualità di organo competente alla convalida degli eletti, nell'esercizio di un potere amministrativo, sicché risultano carenti i requisiti minimi essenziali perché il giudizio possa ritenersi validamente instaurato.
- V. citate sentenza n. 93/1965 e ordinanza n. 104/1998.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le cause di ineleggibilità ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengano meno in presenza di una 'abrogatio' o 'mutatio criminis', oltreché nel caso di riabilitazione. Infatti la questione è stata sollevata dal Consiglio comunale, in qualità di organo competente alla convalida degli eletti, nell'esercizio di un potere amministrativo, sicché risultano carenti i requisiti minimi essenziali perché il giudizio possa ritenersi validamente instaurato.
- V. citate sentenza n. 93/1965 e ordinanza n. 104/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 58
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte