Ordinanza 78/2003 (ECLI:IT:COST:2003:78)
Massima numero 27634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Sindaco - Cause di ineleggibilità - Sopravvenuta 'abrogatio' o 'mutatio criminis' - Cessazione della causa ostativa alla candidatura - Mancata previsione - Dedotta irragionevolezza e contraddittorietà - Questione sollevata dal consiglio comunale - Assoluta carenza di legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le cause di ineleggibilità ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengano meno in presenza di una 'abrogatio' o 'mutatio criminis', oltreché nel caso di riabilitazione. Infatti la questione è stata sollevata dal Consiglio comunale, in qualità di organo competente alla convalida degli eletti, nell'esercizio di un potere amministrativo, sicché risultano carenti i requisiti minimi essenziali perché il giudizio possa ritenersi validamente instaurato.

- V. citate sentenza n. 93/1965 e ordinanza n. 104/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 58  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte