Ordinanza 79/2003 (ECLI:IT:COST:2003:79)
Massima numero 27596
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Iva e tributi diretti - Regolarizzazione di omessi versamenti - Attribuzione per intero all’erario delle somme oggetto di regolarizzazione - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione siciliana - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria - Impugnazione di atto inidoneo a produrre effetti lesivi delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Manifesta inammissibilità del ricorso.
Iva e tributi diretti - Regolarizzazione di omessi versamenti - Attribuzione per intero all’erario delle somme oggetto di regolarizzazione - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione siciliana - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria - Impugnazione di atto inidoneo a produrre effetti lesivi delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Manifesta inammissibilità del ricorso.
Testo
Manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999 concernente il differimento dei termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. L’atto impugnato, infatti, in conformità al sistema normativo riguardante la raccolta dei tributi che prevede il riversamento delle somme dovute agli enti destinatari (tra cui, la Regione Siciliana) soltanto dopo che un'apposita struttura di gestione abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza e non integrando la minima dilazione nell’afflusso delle somme una lesione degli interessi regionali, si limita a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi senza incidere sulla loro spettanza e, pertanto,non è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.
- V. sentenza, citata, n. 156/2002 e ordinanza, citata, n. 30/2003.
Manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999 concernente il differimento dei termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. L’atto impugnato, infatti, in conformità al sistema normativo riguardante la raccolta dei tributi che prevede il riversamento delle somme dovute agli enti destinatari (tra cui, la Regione Siciliana) soltanto dopo che un'apposita struttura di gestione abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza e non integrando la minima dilazione nell’afflusso delle somme una lesione degli interessi regionali, si limita a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi senza incidere sulla loro spettanza e, pertanto,non è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.
- V. sentenza, citata, n. 156/2002 e ordinanza, citata, n. 30/2003.
Atti oggetto del giudizio
circolare del ministero delle finanze
05/02/1999
n. 28
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2