Ordinanza 80/2003 (ECLI:IT:COST:2003:80)
Massima numero 27598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Cause in cui sono parte i magistrati - Foro competente - Mancata previsione di 'translatio iudicii' - Dedotta irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad altri procedimenti civili e al processo penale, nonché lesione del diritto di difesa e violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice - Mancanza di motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione su questioni analoghe - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dell'art. 30-bis “nella parte in cui non prevede la 'translatio judicii' anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione”, e dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che “sulla ricusazione decide … il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale” in quanto il rimettente non adduce motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione (posteriore all’ordinanza di rimessione) di infondatezza di questioni sostanzialmente analoghe. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto ad un giudizio imparziale quando la decisione sia affidata ad un collegio di cui non faccia parte il giudice ricusato (ancorché si tratti della stessa sezione o dello stesso collegio investito della causa nel cui ambito sia intervenuta l'istanza di ricusazione) risultando comunque garantita l'imparzialità dei decidenti, ancorché secondo uno dei diversi modi possibili in cui il legislatore può comporre tale esigenza con i concorrenti interessi alla ragionevole durata dei processi e alla salvaguardia delle esigenze organizzative degli apparati giudiziari; ed ha escluso altresì che la disciplina denunciata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina censurata e quella riservata alla ricusazione nell'ambito del processo penale, nonché alle cause civili di cui sia parte un magistrato.

- Per il precedente a cui si rinvia, v. sentenza n. 78/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 53  co. 1

codice di procedura civile    n.   art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte