Ordinanza 81/2003 (ECLI:IT:COST:2003:81)
Massima numero 27597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Improponibilità dell’istanza per un motivo sopravvenuto ovvero conosciuto dopo l’inizio della trattazione o della discussione della causa - Dedotta diversità di trattamento per situazioni omogenee, con pregiudizio dei principî di inviolabilità del diritto di difesa e di imparzialità del giudice - Omessa indicazione delle circostanze di fatto che renderebbero rilevante la questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, dell'art. 52, secondo comma, del codice di procedura civile, che non prevede la possibilità di proporre istanza di ricusazione dopo l'inizio della trattazione o della discussione, quando la causa di ricusazione sia sopravvenuta ovvero sia conosciuta in corso di causa. Il rimettente, infatti, non precisando quando sia stata proposta la ricusazione, né il motivo che avrebbe dovuto obbligare il giudice ad astenersi né la ragione per la quale non sia stata tempestivamente proposta l'istanza di ricusazione né quando sia intervenuta la causa di astensione, non consente di verificare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', risultando, altresì, del tutto insufficiente la motivazione relativa all'asserita violazione dei parametri costituzionali invocati.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 52  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte