Sentenza 82/2003 (ECLI:IT:COST:2003:82)
Massima numero 27559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Dipendenti ministeriali - Ritardo nella corresponsione di crediti di lavoro - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi - Dedotta disparità di trattamento rispetto al dipendente privato, con ingiustificato vantaggio di una parte processuale, lesione del principio di protezione del lavoro e di solidarietà sociale - Non fondatezza della questione.

Testo
La 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all’inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa l’omogeneità delle relative situazioni – e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza – e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all’ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti.

– In tema di connotazione peculiare della pubblica amministrazione in riferimento ai rapporti di lavoro anche contrattualizzati, menzionata la sentenza n. 275/2001.

– Sulla tutela della giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 459/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 22  co. 36

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte