Ordinanza 83/2003 (ECLI:IT:COST:2003:83)
Massima numero 27560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  12/03/2003;  Decisione del  12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27561


Titolo
Enti locali - Stato di dissesto - Procedura di risanamento - Mancanza di termini perentori - Lamentata lesione della 'par condicio creditorum' e del diritto di difesa - Questione sollevata da giudice che non deve fare applicazione della normativa censurata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare la procedura volta al risanamento degli enti locali per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto, non prevede espressamente e/o non imponga termini perentori ma semplicemente dilatori per il completamento di detta procedura. Il giudice rimettente non deve, infatti, fare applicazione della norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 253  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte