Ordinanza 83/2003 (ECLI:IT:COST:2003:83)
Massima numero 27561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27560
Titolo
Enti locali - Esecuzione forzata nei loro confronti - Inammissibilità di pignoramento presso soggetti diversi dai tesorieri - Lamentata deroga al principio della responsabilità globale del debitore, del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Enti locali - Esecuzione forzata nei loro confronti - Inammissibilità di pignoramento presso soggetti diversi dai tesorieri - Lamentata deroga al principio della responsabilità globale del debitore, del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non ammetta procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Limitandosi a fissare una semplice modalità dell’azione esecutiva, evidentemente funzionale all’esigenza di imprimere – secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa disposizione – una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale a tutela dell’interesse pubblico, la norma censurata non risulta, infatti, di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non ammetta procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Limitandosi a fissare una semplice modalità dell’azione esecutiva, evidentemente funzionale all’esigenza di imprimere – secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa disposizione – una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale a tutela dell’interesse pubblico, la norma censurata non risulta, infatti, di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 159
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte